Convenzione
Art. 23
Conferenza delle parti
In vigore dal 24 feb 1994
. Conferenza delle parti
1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla Conferenza nella sua prima riunione.
2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi da quando tale richiesta è stata comunicata a dette Parti dal Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle parti.
3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, nonché quello di ogni organo sussidiario che potrà istituire, come pure il regolamento finanziario che regola il finanziamento del Segretariato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario corrente fino alla successiva riunione ordinaria.
4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine:
(a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere sottoposte in conformità con l' ed esamina queste informazioni nonché i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;
(b) esamina i pareri scientifici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica forniti in conformità con l'; (c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformità con l';
(d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in conformità con gli ,
(e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonché ad ogni annesso a detto Protocollo e, se così deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione;
(f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformità con l', gli annessi addizionali alla presente Convenzione;
(g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare per fornire pareri scientifici e tecnici;
h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di cooperazione;
(i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione.
5. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonché ogni Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate come osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti, potrà essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.
Storico versioni
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