Convenzione

Art. 28

Adozione di Protocolli

In vigore dal 24 feb 1994
. Adozione di Protocolli 1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione. 2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti. 3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di tale riunione.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-28

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