Convenzione

Art. 26

Rapporti

In vigore dal 24 feb 1994
. Rapporti Ciascuna parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presenterà alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-26

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