Convenzione

Art. 22

Rapporti con altre Convenzioni internazionali

In vigore dal 24 feb 1994
. Rapporti con altre Convenzioni internazionali 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tali diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa una minaccia. 2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-22

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