Convenzione

Art. 25

Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica

In vigore dal 24 feb 1994
. Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica 1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica tecnica e tecnologica è qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo sarà aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarà multidisciplinare. Esso includerà i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso farà regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro. 2. Sottola guida ed in conformità con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo; (a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica; (b) predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione; (c) Individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know how relativo alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e consiglierà sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie; (d) fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione, internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica; (e) risponderà alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari. 3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo