Convenzione
Art. 22
22 / 42Rapporti con altre Convenzioni internazionali
In vigore dal 24 feb 1994
. Rapporti con altre Convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tali diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa una minaccia.
2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-22