Convenzione

Art. 16

Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

In vigore dal 24 feb 1994
. Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia 1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia in- clude la biotecnologia e che sia l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva delle disposizioni del presente Articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, utilizzando le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, ed a agevolare il trasferimento di tali tecnologie. 2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, sarà fornito e/o agevolato per i paesi in via di sviluppo alle condizioni più eque e favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali se così stabilito di comune accordo, e, se nel caso, in conformità con il meccanismo finanziario previsto dagli . In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di altri diritti per la proprietà intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sarà compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito. 3. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come appropriato, affinché le Parti contraenti in particolare i paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i e trasferimenti di tecnologia secondo modalità stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli , ed in conformità con il diritto internazionale, e compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso. 4. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti di natura legislativa amministrativa o di politica generale, come appropriato, affinché il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimentoa vantaggio sia degli enti governativi che del settore privato dei paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterrà agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra. 5. Le Parti contraenti riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un'influenza sulla attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-16

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