Convenzione
Art. 11
Incentivi
In vigore dal 24 feb 1994
. Incentivi
Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, adotterà misure razionali dal punto di vista economico e sociale che agiscano come incentivi per la conservazione e l'uso durevole dei componenti della diversità biologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-11