Convenzione
Art. 6
Misure generali per la conservazione e l'uso durevole
In vigore dal 24 feb 1994
. Misure generali per la conservazione e l'uso
durevole
Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:
a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano:
b) Integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-6