Convenzione
Art. 4
Portata
In vigore dal 24 feb 1994
. Portata
Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna parte Contraente:
a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte;
(b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giuridizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-4