Convenzione

Art. 7

Individuazione e Monitoraggio

In vigore dal 24 feb 1994
. Individuazione e Monitoraggio Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli : a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I; b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo (a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che a quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole; c) Individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche; d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi (a), (b), e (c) di cui sopra.
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