Convenzione

Art. 10

Uso durevole dei componenti della diversità biologica

In vigore dal 24 feb 1994
. Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali; (b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica; (c) Proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole; (d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata; (e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-10

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