Convenzione
Art. 9
Conservazione ex-situ
In vigore dal 24 feb 1994
. Conservazione ex-situ
Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ:
(a) adotta provvedimenti per la conservazione ex-situ dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel paese di origine di tali componenti;
b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex-situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel paese di origine delle risorse genetiche;
c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;
d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex-situ in maniera da evitare che siano minacciati gli eco-sistemi e le popolazioni di specie in-situ, in particolare se provvedimenti speciali ex-situ sono necessari in base al sottoparagrafo (c) precedente;
(e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex-situ di cui ai sotto-paragrafi (a) a (d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex-situ nei paesi in via di sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-9