Convenzione

Art. 14

Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi

In vigore dal 24 feb 1994
. Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi 1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno: a) adotterà procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, consentirà una partecipazione pubblica a queste pro- cedure; b) adotterà le necessarie misure affinché si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversità biologica; c) incoraggia, su base di reciprocità, la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su attività sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, suscettibili di pregiudicare in maniera significativa la diversità biologica di altri Stati o di zone situatue fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale incentivando la conclusione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali, come appropriato; d) In caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e che minacci la diversità biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adotterà le misure necessarie a prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti; e) agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di attività o eventi, aventi cause naturali o di altro genere che presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica, e promuove la cooperazione internazionale al fine di sostenere tali sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se così convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di predisporre piani di emergenza congiunti. 2. La Conferenza delle Parti esaminerà, sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della responsabilità e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla diversità biologica, salvo se tale responsabilità sia di natura strettamente nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-14

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