Convenzione
Art. 18
CONCORSO DI DOMANDE
In vigore dal 11 mar 1992
CONCORSO DI DOMANDE
1. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per lo stesso reato, darà la preferenza alla richiesta dello Stato nel cui territorio il reato è stato commesso.
2. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per reati diversi, darà la preferenza alla richiesta per il reato più grave.
3. Se i predetti criteri non si rivelano utili a determinare una decisione, la Parte richiesta terrà conto di tutte le altre circostanze del caso e, in particolare, della cittadinanza della persona richiesta, delle date di ricevimento delle domande nonché della possibilità di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-18