Convenzione

Art. 17

RIESTRADIZIONE

In vigore dal 11 mar 1992
RIESTRADIZIONE Salvo che nel caso previsto alla lettera b) dell', la Parte richiedente non potrà senza il consenso della Parte richiesta consegnare la persona estradata ad un terzo Stato che l'abbia richiesta per reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potrà esigere la produzione dei documenti previsti al secondo paragrafo dell'.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-17

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RIESTRADIZIONE (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo