Convenzione
Art. 22
LINGUE
In vigore dal 11 mar 1992
LINGUE
Gli atti ed i documenti previsti dalla presente Convenzione saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-22