Convenzione

Art. 22

LINGUE

In vigore dal 11 mar 1992
LINGUE Gli atti ed i documenti previsti dalla presente Convenzione saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-22

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