Convenzione
Art. 24
SPESE
In vigore dal 11 mar 1992
SPESE
Saranno a carico della Parte richiesta tutte le spese determinate dalla domanda di estradizione sostenute nel suo territorio fino al momento della consegna della persona richiesta; saranno invece a carico della Parte richiedente quelle posteriori a detta consegna.
Le spese relative al transito di cui al precedente articolo saranno a carico della Parte richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-24