Convenzione
Art. 20
CONSEGNA DI OGGETTI
In vigore dal 11 mar 1992
CONSEGNA DI OGGETTI
La Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti:
a) che possono costituire mezzo di prova, o
b) che, provenienti dal reato, siano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente.
La consegna degli oggetti di cui al precedente comma sarà effettuata anche nel caso in cui l'estradizione, già concessa, non abbia potuto avere luogo a causa della morte o dell'evasione della persona da estradare.
Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte, richiesta ai fini di un procedimento penale in corso, quest'ultima potrà trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti.
Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del procedimento, restituiti al più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-20