Convenzione

Art. 20

CONSEGNA DI OGGETTI

In vigore dal 11 mar 1992
CONSEGNA DI OGGETTI La Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti: a) che possono costituire mezzo di prova, o b) che, provenienti dal reato, siano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente. La consegna degli oggetti di cui al precedente comma sarà effettuata anche nel caso in cui l'estradizione, già concessa, non abbia potuto avere luogo a causa della morte o dell'evasione della persona da estradare. Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte, richiesta ai fini di un procedimento penale in corso, quest'ultima potrà trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti. Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del procedimento, restituiti al più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-20

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CONSEGNA DI OGGETTI (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo