Convenzione

Art. 16

PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In vigore dal 11 mar 1992
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ La persona estradata non sarà processata, giudicata, detenuta, nè sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla sua consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che nei seguenti casi: a) qualora la Parte che l'ha estradata vi acconsenta. A tal fine la Parte richiedente dovrà presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall' e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni che l'estradato intenda effettuare in ordine alla nuova richiesta. La Parte richiesta concederà il proprio consenso quando il reato per il quale è domandato comporta di per sè l'obbligo dell'estradizione ai sensi della presente Convenzione; b) qualora la persona estradata, avendo avuta la possibilità di farlo, non abbia lasciato entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, oppure vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato. Allorquando la qualificazione giuridica data al fatto venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato così nuovamente qualificato consentano la estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-16

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