Convenzione

Art. 14

MINORI

In vigore dal 11 mar 1992
MINORI Qualora venga richiesta l'estradizione di una persona che alla data della domanda sia minore degli anni diciotto, la Parte richiesta, ove la consideri come proprio residente abituale e ove ritenga che l'estradizione ne renderebbe difficile il reinserimento sociale e la riabilitazione, può raccomandare alla Parte richiedente di ritirare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni. Tuttavia se quest'ultima Parte insiste nella richiesta, l'estradizione non potrà essere rifiutata per i motivi sopra esposti.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-14

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