Convenzione
Art. 10
RINVIO DELLA CONSEGNA E CONSEGNA TEMPORANEA
In vigore dal 11 mar 1992
RINVIO DELLA CONSEGNA E CONSEGNA TEMPORANEA
1. La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, rinviare la consegna della persona richiesta affinché possa essere da essa sottoposta a procedimento penale, o, se è già stata condannata, affinché possa espiare nel suo territorio la pena inflittale per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata richiesta.
2. Anziché rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente, alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-10