Convenzione

Art. 13

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

In vigore dal 11 mar 1992
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte richiederà tutte le informazioni complementari necessarie, che dovranno essere fornite nel termine di 45 giorni. Se a cagione di circostanze speciali la Parte richiedente non possa fornire tali informazioni entro il termine predetto, le Parti concorderanno un ulteriore termine non superiore a 30 giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo