Convenzione
Art. 15
ARRESTO PROVVISORIO
In vigore dal 11 mar 1992
ARRESTO PROVVISORIO
In caso di urgenza ciascuna Parte può domandare all'altra Parte l'arresto provvisorio di una persona di cui intende richiedere l'estradizione.
La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa per via diplomatica o effettuata per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) mediante qualsiasi mezzo di trasmissione che lasci prova scritta.
Tale domanda dovrà contenere:
a) l'indicazione dell'esistenza di uno dei documenti citati al paragrafo secondo, lettera a) dell';
b) la dichiarazione che sarà richiesta l'estradizione;
c) i dati di identificazione della persona, ove possibile;
d) l'indicazione del reato per il quale l'estradizione sarà domandata.
La Parte richiesta deciderà in conformità alla propria legge e informerà senza indugio l'altra Parte del seguito dato alla sua domanda.
La persona sottoposta ad arresto provvisorio deve essere rimessa in libertà allo scadere del quarantacinquesimo giorno dalla data del suo arresto se la Parte richiesta non riceve entro tale termine la domanda di estradizione corredata dai documenti specificati nell'.
La liberazione non osterà ad un nuovo arresto e all'estradizione qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-15