Convenzione

Art. 11

ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA

In vigore dal 11 mar 1992
ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta dall'autorità giudiziaria competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione di cui alla presente Convenzione, acconsente irrevocabilmente e per iscritto ad essere consegnata alla Parte richiedente, la Parte richiesta potrà consegnare tale persona senza procedimento formale di estradizione. Anche in tale caso si applica il principio di specialità di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-11

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ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo