Convenzione
Art. 7
RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE
In vigore dal 11 mar 1992
RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE
L'estradizione non sarà concessa:
a) se il reato per il quale è domandata è stato commesso nel territorio della Parte richiesta o è considerato ivi commesso secondo le legge di quest'ultima Parte;
b) se, secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte;
c) se la persona sia stata già definitivamente giudicata dalle autorità della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata;
d) se la persona sia minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la consideri tale, ovvero non preveda per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
In tale ultimo caso si applicheranno le disposizioni del terzo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-7