Convenzione
Art. 4
ESTRADIZIONE DEI CITTADINI
In vigore dal 11 mar 1992
ESTRADIZIONE DEI CITTADINI
Ciascuna Parte ha facoltà di rifiutare l'estradizione del proprio cittadino.
Si terrà conto dello stato di cittadinanza della persona richiesta al momento della decisione sulla domanda di estradizione.
In caso di rifiuto di estradizione la Parte richiesta ha l'obbligo, su domanda della Parte richiedente, di sottoporre il caso alle proprie autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovrà fornire la documentazione processuale e ogni altra utile informazione in suo possesso.
La Parte richiesta comunicherà senza indugio l'esito del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-4