Convenzione

Art. 2

REATI PER I QUALI È AMMESSA L'ESTRADIZIONE

In vigore dal 11 mar 1992
REATI PER I QUALI È AMMESSA L'ESTRADIZIONE L'estradizione è ammessa esclusivamente per i reati punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti, con una pena restrittiva della libertà personale che non sia inferiore nel massimo a 2 anni, o con una pena più severa. Per l'estradizione di persona già condannata, la pena ancora da espiare deve essere inoltre non inferiore ad un anno. Quando la domanda di estradizione si riferisce a più fatti per alcuni dei quali non ricorra il requisito relativo all'ammontare della pena la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare ugualmente l'estradizione anche per questi ultimi.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-2

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