Convenzione
Art. 1
OBBLIGO DI ESTRADARE
In vigore dal 11 mar 1992
La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando rendere più efficace la cooperazione fra i due Stati in materia penale, hanno convenuto quanto segue.
OBBLIGO DI ESTRADARE
Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte secondo le norme ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte a procedimento penale o siano ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte.
Agli effetti della presente Convenzione per misura di sicurezza si intende qualsiasi misura restrittiva della libertà personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena comminata dalle Autorità giudiziarie penali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-1