Convenzione
Art. 5
REATI POLITICI
In vigore dal 11 mar 1992
REATI POLITICI
1. L'estradizione non sarà concessa: se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è considerato dalla Parte richiesta reato politico;
2. L'estradizione non sarà parimenti concessa se la Parte richiesta abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno degli elementi suddetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-5