Convenzione

Art. 5

REATI POLITICI

In vigore dal 11 mar 1992
REATI POLITICI 1. L'estradizione non sarà concessa: se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è considerato dalla Parte richiesta reato politico; 2. L'estradizione non sarà parimenti concessa se la Parte richiesta abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno degli elementi suddetti.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-5

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