Convenzione
Art. 8
RIFIUTO FACOLTATIVO
In vigore dal 11 mar 1992
RIFIUTO FACOLTATIVO
L'estradizione può essere rifiutata:
a) se la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale dalle autorità della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali è stata domandata;
b) se i fatti per i quali è stata domandata sono stati commessi nel territorio di uno Stato terzo e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del tipo di reato di cui si tratta quando è commesso all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-8