Convenzione

Art. 8

RIFIUTO FACOLTATIVO

In vigore dal 11 mar 1992
RIFIUTO FACOLTATIVO L'estradizione può essere rifiutata: a) se la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale dalle autorità della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali è stata domandata; b) se i fatti per i quali è stata domandata sono stati commessi nel territorio di uno Stato terzo e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del tipo di reato di cui si tratta quando è commesso all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo