Convenzione
Art. 21
TRANSITO
In vigore dal 11 mar 1992
TRANSITO
Ciascuna Parte autorizzerà il transito attraverso il proprio territorio di una persona concessa in estradizione da uno Stato terzo all'altra Parte purchè sussistano i requisiti che consentirebbero l'estradizione della stessa persona dalla Parte richiesta del transito.
La Parte interessata farà richiesta del transito inoltrando, per via diplomatica, una domanda contenente i dati per la identificazione della persona e un resoconto dei fatti riguardanti il caso.
Incomberà alla Parte sul cui territorio avrà luogo il trasnsito la custodia della persona che viene estradata. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso di trasporto aereo se nessuno scalo è previsto nel territorio dell'altra Parte.
Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte, quest'ultima tratterà la persona da far transitare per un massimo di 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito.
Storico versioni
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