Convenzione
Art. 23
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
In vigore dal 11 mar 1992
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione. Se prodotti in copia, debbono essere muniti di certificazione di conformità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-23