Convenzione

Art. 23

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

In vigore dal 11 mar 1992
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione. Se prodotti in copia, debbono essere muniti di certificazione di conformità.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219#art-c-23

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