Prot. n. 1›Titolo VIII
Art. V
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo V
La competenza giudiziaria, contemplata dall', punto 2 e dall', concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici:
- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli
e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
- della Spagna, in applicazione dell'articolo 1482 del Codice civile;
- dell'Austria, conformemente all' del codice di procedura civile (Zivilprozestrasseordnung) concernente la "litis denuntiatio";
- della Svizzera, in applicazione delle opportune disposizioni
concernenti la litis denuntiatio dei codici cantonali di procedura civile.
Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtù dell', punto 2 e dell' sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pn-v