Protocollo n.2›Titolo VIII
Art. 4
In vigore dal 5 mar 1992
1. A richiesta di una parte contraente il depositario della
presente
convenzione convoca il Comitato allo scopo di procedere a scambi di opinioni sul funzionamento della convenzione ed in particolare:
- sullo sviluppo della giurisprudenza comunicata conformemente
all', paragrafo 1, primo trattino;
- sull'applicazione dell' di detta convenzione.
2. Il Comitato può altresì, alla luce di questi scambi di
informazioni, esaminare l'opportunità che venga intrapresa una revisione della presente convenzione su punti particolari, nonché formulare raccomandazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pn-4