ConvenzioneSez. 3

Art. 12-bis

In vigore dal 5 mar 1992
I rischi di cui all', punto 5, sono i seguenti: 1. ogni danno a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali, b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2. ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli, a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), semprechè la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi, b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b); 3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego od il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio; 4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3.
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