Protocollo n.2›Titolo VIII
Art. 1
In vigore dal 5 mar 1992
PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE UNIFORME DELLA CONVENZIONE
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
VISTO l' della presente convenzione,
CONSIDERANDO il legame sostanziale esistente tra detta convenzione e la convenzione di Bruxelles; CONSIDERANDO che alla Corte di giustizia
delle Comunità europee è
stata riconosciuta dal protocollo del 3 giugno 1971 la competenza per deliberare sull'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles; AVENDO PIENA CONOSCENZA delle decisioni emesse dalla
Corte di
giustizia delle Comunità europee sull'interpretazione della convenzione di Bruxelles fino al momento della firma della presente convenzione;
CONSIDERANDO che i negoziati che hanno portato alla conclusione di detta convenzione sono stati fondati sulla convenzione di Bruxelles alla luce di tali decisioni;
SOLLECITE, nella piena osservanza dell'indipendenza dei giudici, di impedire interpretazioni divergenti e conseguire l'interpretazione più uniforme possibile delle disposizioni della presente convenzione nonché delle disposizioni di detta convenzione e di quelle della convenzione di Bruxelles la cui sostanza è recepita in detta convenzione,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
I giudici di ciascuno Stato contraente tengono debitamente conto, all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni di detta convenzione.
Storico versioni
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