Prot. n. 1›Titolo VIII
Art. VI
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo VI
Gli Stati contraenti comunicheranno al Consiglio federale svizzero i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2.
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