Prot. n. 1Titolo VIII

Art. I

In vigore dal 5 mar 1992
Protocollo N. 1 RELATIVO A TALUNI PROBLEMI DI COMPETENZA, DI PROCEDURA E DI ESECUZIONE LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALLA CONVENZIONE: Articolo I Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell', punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza. Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell', ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pn-i

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