Convenzione›Sez. 2
Art. 5
In vigore dal 5 mar 1992
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1. In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata, o deve essere
eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua
attività e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua
attività in un solo paese, il luogo è quello in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto;
2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del
luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la
residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente
a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti;
3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del
luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di
restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al
quale l'azione penale è esercitata, semprechè secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente;
6. nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un
trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con
clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio;
7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento
della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui
hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice
nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo
a) è stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure
b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;
questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-5