ConvenzioneSez. 2

Art. 5

In vigore dal 5 mar 1992
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1. In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata, o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua attività in un solo paese, il luogo è quello in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto; 2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti; 3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto; 4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, semprechè secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile; 5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente; 6. nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio; 7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo a) è stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia; questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo