Convenzione›Sez. 2
Art. 6
In vigore dal 5 mar 1992
Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:
1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;
2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, semprechè quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal
contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale; 4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-6