ConvenzioneTitolo IISez. 1

Art. 4

In vigore dal 5 mar 1992
Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'. Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall', secondo comma.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-4

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