ConvenzioneTitolo IISez. 1

Art. 3

In vigore dal 5 mar 1992
Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo. Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare: - nel Belgio: l' del Codice civile (Code civil - Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek); - in Danimarca: l'articolo 246, paragrafi 2 e 3, della Legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje); - nella Repubblica federale di Germania: l' del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung); - in Grecia: l' del Codice di procedura civile (testo greco); - in Francia: gli del Codice civile (Code civil); - in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda; - in Islanda: l'articolo 77 del Codice di procedura civile (log um meofero einkamala i heraoi); - in Italia: l' e l', nn. 1 e 2, del Codice di procedura civile; - nel Lussemburgo: gli del Codice civile (Code civil); - nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetbeck van Burgerlijke Rechtavordering); - in Norvegia: l' del Codice di procedura civile (tvistemalsloven); - in Austria: l'articolo 99 della Legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm); - in Portogallo: l', paragrafo 1, lettera c), l', paragrafo 2 e l'A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l' del Codice del processo del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho); - in Svizzera: il foro del luogo del sequestro/for du lieu du sequestre/Gerichtsstand des Arrestortes ai sensi dell' della legge federale sul diritto internazionale privato/loi federale sur le droit international prive/Bundesgesetz uber das internationale Privatrecht; - in Finlandia: la seconda, terza e quarta frase dell' del capitolo 10 del Codice di procedura civile (oikeudenkaymiskaari/rattegangsbalken); - in Svezia: la prima frase dell' del capitolo 10 del Codice di procedura civile (Rattegangsbalken); - nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata: a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito, b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto, ovvero c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo