Convenzione›Sez. 8
Art. 23
In vigore dal 5 mar 1992
Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-23