Convenzione›Sez. 6
Art. 18
In vigore dal 5 mar 1992
Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente.
Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'.
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