ConvenzioneSez. 7

Art. 19

In vigore dal 5 mar 1992
Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l' prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo