ConvenzioneSez. 5

Art. 16

In vigore dal 5 mar 1992
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato; b) tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purchè il conduttore sia una persona fisica e nessuna delle parti sia domiciliata nel territorio dello Stato contraente in cui l'immobile è situato; 2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato; 3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti; 4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale; 5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-16

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