Convenzione›Sez. 5
Art. 16
In vigore dal 5 mar 1992
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1. a)
in materia di diritti reali immobiliari e di contratti
d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;
b) tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi
consecutivi hanno competenza anche i giudici dello Stato
contraente in cui il convenuto è domiciliato, purchè il
conduttore sia una persona fisica e nessuna delle parti sia
domiciliata nel territorio dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;
2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato
contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei
pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi,
disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è
prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello
Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione
sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato
contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-16