ConvenzioneSez. 3

Art. 12

In vigore dal 5 mar 1992
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione: 1. posteriore al sorgere della controversia o 2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3. che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, semprechè la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni o 4. conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente o 5. che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o più rischi di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo