Convenzione›Sez. 3
Art. 11
In vigore dal 5 mar 1992
Salve le disposizioni dell', terzo comma, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-11