ConvenzioneSez. 3

Art. 10

In vigore dal 5 mar 1992
In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, semprechè essa sia possibile. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo